Le sei regole per evitare il caro-costi quando chiediamo copia dei documenti bancari

QUANTO COSTA CHIEDERE E OTTENERE COPIA DI DOCUMENTI BANCARI , AD ESEMPIO ESTRATTI CONTO, CONTRATTI O CONTABILI DI SINGOLE OPERAZIONI?

Cosa prevedono le Disposizioni sulla trasparenza e la legge?

Cosa dice l’Arbitro Bancario Finanziario?

INDEBITI BANCARITorniamo sull’argomento COSTI, o meglio sul caro-costi, delle copie di estratti conto, contratti e documenti bancari ed  iniziamo dicendo che oggi  ci sono delle regole ben più delineate che in passato.

Per legge “il  cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Questo è quanto dispone l’art. 119 del T.u.b sul tema dei costi. Riguarda tutti  i Clienti ed i loro successori. Infatti essi possono chiedere e ottenere a proprie spese copia dei documenti bancari e la Banca può addebitare solo i costi di produzione della documentazione.   Tuttavia, in molti casi, ai Clienti sono richieste somme esose e non congrue.

Segnaliamo alcune regole, alle quali gli istituti di credito devono attenersi, che è bene conoscere per meglio tutelare i propri diritti.

1) possono essere chiesti i soli costi di produzione della documentazione;

2) quanto indicato nei Fogli Informativi è un puro  indicatore del presumibile costo a carico del cliente per la produzione della documentazione. La Banca deve fare una verifica dei costi sostenuti in concreto;

3) il costo è da intendersi per documento e non a foglio;

4) la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al  pagamento della somma richiesta. Il cliente ha un diritto pieno all’informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell’interessato;

5) l’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto  congruo un compenso di 3 € a documento;

6) se la richiesta è collegata all’accesso a dati personali, il Codice Privacy (D.Lgs 196/2003) prevede, agli art. 7 e 8, la possibilità di ottenere l’accesso ai propri dati in forma gratuita (vedi l’articolo Copia documenti bancari e privacy, gratuito l’accesso ai propri dati)

Eventuali richieste, da parte dell’istituto di credito,  non in linea con i criteri indicati, sono contestabili con un Reclamo indirizzato al competente ufficio bancario e, in caso di risposta non soddisfacente o in assenza di risposta, è possibile presentare il Ricorso all’Arbitro bancario Finanziario.

Ricordiamo che il Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non prevede obbligo di assistenza legale; il contributo di 20 €, da versare alla Banca d’Italia, è rimborsato alla fine della procedura su tutti i ricorsi accolti anche solo parzialmente.

Autore: Area Tecnica Studio Sterpone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fonti:

Decisioni A.b.f. n.  4875/17  –  2609/17  –  1183/17

Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e Finanziari del 29.7.2009, emanate dalla Banca d’Italia, stabiliscono (Sez. IV, par. 4 – Richiesta di documentazione su singole operazioni)

Art. 119 T.u.b.

Art. 7-8 Codice Privacy