TASSO DI INTERESSE INDETERMINATO: SI APPLICANO I TASSI BOT, così decide L’Abf;


 Il Collegio di Roma dell’Abf ha recentemente esaminato la questione sollevata da un cliente il quale sottoscriveva un contratto nel 2009 in cui il tasso di interesse indicizzato risultava essere indeterminato poichè non erano indicati gli elementi per poter autonomamente individuare il tasso di riferimento.

  Una regola fondamentale in tema di tasso di interessi è che questo deve essere indicato in forma scritta, deve essere determinato o determinabile. Significa che i contratti bancari devono espressamente indicare il valore dell’interesse applicato al rapporto. Il tasso può essere determinato anche con riferimento ad elementi esterni, ad esempio, spesso viene legato ad indici  che però devono essere determinabili in maniera univoca.

  Il Collegio si esprime affermando che “la mancata indicazione del giorno/periodo di rilevazione dell’Euribor non consente al debitore di individuare con certezza il tasso applicatogli, con la conseguenza di rendergli impossibile la valutazione circa l’utilità dell’utilizzo della moneta bancaria a debito rispetto al fine commerciale di utilizzo”.

  La conseguenza di tale invalidità è l’applicazione di un tasso sostitutivo che la legge indica espressamente nel  “tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali (BOT) o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.

  Questo provvedimento è altresì interessante poichè individua un altro errore dell’istituto di credito, il quale addebitava al cliente sia la commissione di massimo scoperto sia la commissione omnicomprensiva sul fido. Tale pratica è vietata dalla legge. La commissione di messa a disposizione fondi è di natura onnicomprensiva, sostituisce una serie di oneri che in passato tutti gli istituti applicavano quali le spese di istruttoria, di revisione del fido, le spese di liquidazione interessi debitori e ogni altro corrispettivo per attività che sono ad esclusivo servizio dell’affidamento (D.m. 644 del 30/6/2012).

Fonte Decisione ABF  n. 4030/2013 (Collegio Roma)

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